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Codice Deontologico

Codice deontologico forense 2014
(Gazzetta Ufficiale 241 del 16 ottobre 2014)
TITOLO I PRINCIPI
GENERALI
Art. 1 L'avvocato
1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa,
assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi
della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi
principi, nonché
di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento
della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia
della prestazione professionale.

Art. 2 Norme deontologiche e ambito di applicazione
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei
reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata,
quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione
forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere
disciplinare degli Organi forensi.

Art. 3 Attività all'estero e attività in Italia dello straniero
1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme
deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non
confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale.
3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto
delle norme deontologiche italiane.

Art. 4 Volontarietà dell'azione
1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di
condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni
od omissioni.
2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso.

Art. 5 Condizione per l'esercizio dell'attività professionale
L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato.

Art. 6 Dovere di evitare incompatibilità
1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.
2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza,
dignità e decoro della professione forense.

Art. 7 Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti
L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico,
ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e
autonoma responsabilità.

Art. 8 Responsabilità
disciplinare della società
1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la
violazionedeontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla
società.

Art. 9 Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza
1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza,
probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e
sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità,
dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della
professione forense.

Art. 10 Dovere di fedeltà
L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a
tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della
difesa.

Art. 11 Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico
1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può,
senzagiustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare
la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Art. 12 Dovere di diligenza
L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità
della prestazione professionale.

Art. 13 Dovere di segretezza e riservatezza
L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza
del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo
apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento
dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni
professionali.

Art. 14 Dovere di competenza
L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare
incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Art. 15 Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e
accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli
di attività prevalente.

Art. 16 Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo
1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in
materia.
2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle
Istituzioni forensi.

Art. 17 Informazione sull'esercizio dell'attività professionale
1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla
propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali
specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono
essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o
suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai
limitidell'obbligazione professionale.

Art. 18 Doveri nei rapporti con gli organi di informazione
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e
misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte
assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione
notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

Art. 19 Doveri
di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi
L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Art. 20 Responsabilità disciplinare
La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile
nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.

Art. 21 Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste
dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione
deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica
anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa,
all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato,
precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel
cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio
eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine
della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

Art. 22 Sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme
alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può
essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che
l'incolpato non commetta altre infrazioni.
b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado
di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto
inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
c) Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni,
dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in
comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la
sola sanzione della censura.
d) Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce
l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è
inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato
nell'albo, elenco o registro.
2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
a) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi, nel caso sia
prevista la sanzione dell'avvertimento;
b) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel
caso sia prevista la sanzione della censura;
c) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a tre anni, nel
caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a
un anno;
d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio
dell'attività professionale da uno a tre anni.
3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:
a) all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio
dell'attivitàprofessionale fino a un anno;
c) alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a due mesi nel caso sia
prevista la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre anni.
4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente
carattere di sanzione disciplinare.

TITOLO II RAPPORTI
CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA

Art. 23 Conferimento dell'incarico
1. L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse
proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di
quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo
conferisce e della parte assistita.
3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la
parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art.
25.
4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività
quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di
operazione illecita.
6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4
comportal'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di
cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Art. 24 Conflitto di interessi
1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa
determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo
svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza
e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a
interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la
violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la
conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o
cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello
svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze
impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano
ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale
o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non
occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
Laviolazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.

Art. 25 Accordi sulla definizione del compenso
1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È
ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto
uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per
singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto
si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello
strettamente patrimoniale.
2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una
quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei
mesi.

Art. 26 Adempimento del mandato
1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie,
deveprospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro
collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali,
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare
della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 27 Doveri di informazione
1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione
dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare,
precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo
e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che
conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita
chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione
previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario,
pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve
informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria
polizzaassicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita
sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e
documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello
stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48,
terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di
quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 28 Riserbo e segreto professionale
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il
massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente
e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza
del mandato.
2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto,
comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo
riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche
occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività
svolta.
4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto
appreso sia necessaria:
a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
d) nell'ambito di una procedura disciplinare.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine
tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale,
l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Art. 29 Richiesta di pagamento
1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi,
ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso,
commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento
dell'incarico.
2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve
consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati
all'attivitàsvolta o da svolgere.
5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un
compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di
prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per
suo conto.
7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al
riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della
parte assistita.
8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non
deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o
rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8.
comportal'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da sei mesi a un anno

Art. 30 Gestione di denaro altrui
1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi
nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte
assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute
per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o
gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte
ed attenervisi.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da uno a tre anni.

Art. 31 Compensazione
1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme
riscosse per conto della stessa.
2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle
anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di
compenso:
a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della
controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso
espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La
violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare
della censura.

Art. 32 Rinuncia al mandato
1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare
pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo
preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio
conosciuto o a mezzo p. e. c. ; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi
di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva
ricezione della rinuncia.
4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è
responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi
ragionevoli altro difensore.
5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni
che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.

Art. 33 Restituzione di documenti

1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal
cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti
gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e
l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto
di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del
proprio compenso.
3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il
consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta

l'applicazione della censura.

Art. 34 Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso
1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il
pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.

Art. 35 Dovere di corretta informazione
1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di
verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento
alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche,
ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi
non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la
denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente
universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di
insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di
“praticante avvocato”, con l'eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia
conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o
direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia
fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o
disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o
parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri
senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla
società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di
appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
10. L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può
contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che
mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità
e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della
sanzionedisciplinare della censura.

Art. 36 Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti
1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo
svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in
qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare
benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio
dell'attività.
3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del
comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
dell'attività professionale da due a sei mesi.

Art. 37 Divieto di accaparramento di clientela
1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o
con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri
compensiquale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi
professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la
corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni
professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione
personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della
sanzionedisciplinare della censura.

TITOLO III RAPPORTI
CON I COLLEGHI

Art. 38 Rapporto di colleganza
1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti
all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che
l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la
registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui
riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta
l'applicazione dellasanzione disciplinare della censura.

Art. 39 Rapporti con i collaboratori dello studio
1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione
professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in
maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello
studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento.

Art. 40 Rapporti con i praticanti
1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al
fine di consentirgli un'adeguata formazione.
2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del
rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso
adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo
in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 41 Rapporti con parte assistita da collega
1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da
altro collega.
2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti
con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone
sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere
comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare
quest'ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.

Art. 42 Notizie riguardanti il collega
1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un
collega.
2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del
collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte
del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento.

Art. 43 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.

Art. 44 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato
dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da
fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.

Art. 45 Sostituzione del collega nell'attività di difesa
1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore
deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento.

TITOLO IV DOVERI
DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO

Art. 46 Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza
1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere
di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di
incontro con colleghi; la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.
3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo
dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato
d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte
a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.
5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i
difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta
processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della
effettiva condivisione della difesa.
7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative
stragiudiziali,nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 47 Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è
tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.
2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da
questi essere consentita.
3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via
transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno
per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha
affidato l'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 48 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la
corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché
quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata
tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli
succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della
sanzionedisciplinare della censura.

Art. 49 Doveri del difensore
1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà
di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad
essere retribuito.
2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso
dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo
procedimento o in procedimento connesso o collegato.
3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere
ladifesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui al commi 2 e 3 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da sei mesi a un anno.

Art. 50 Dovere di verità
1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o
documenti che sappia essere falsi.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o
documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di
prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita,
non può utilizzarli e deve rinunciare al mandato.
4. L'obbligo di rinuncia al mandato non sussiste se produzione o introduzione avvengano ad
opera di parte diversa dal proprio assistito.
5. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti
esposti in giudizio.
6. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o
inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come
presupposto di un provvedimento del magistrato.
7. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve
indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
8. La violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3, 5 e 6 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre
anni. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento.

Art. 51 La testimonianza dell'avvocato
1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui
fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività
professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel
corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata
intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non
deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.

Art. 52 Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e
nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza
disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.

Art. 53 Rapporti con i magistrati
1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al
procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli
obblighiinerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i
magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali
rapporti.
5. L'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da
parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.

Art. 54 Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici
1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti
dell'avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della
controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione
dellasanzione disciplinare della censura.

Art. 55 Rapporti con i testimoni e persone informate
1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della
causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti.
2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad
investigazionidifensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni
che seguono e di quelle emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro
contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa
nell'interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati
autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti,
imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati
dell'attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle
investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.
6. Gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare
per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per
iscritto.
7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle
persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma,
salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o
richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso
all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è
indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga
all'atto.
9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad
indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano
avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.
10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è
disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in
forma riassuntiva.
11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso
informazioni, né al suo difensore.
12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La
violazione dei
doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di
legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura.

Art. 56 Ascolto del minore
1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso
degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con
gli stessi.
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da
ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore,
assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare
formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di
intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge
e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a
un anno.

Art. 57 Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione
1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi
di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal
segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie
capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. La violazione dei divieti di cui al comma precedente comporta l'applicazione della
sanzionedisciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei
mesi.

Art. 58 Notifica in proprio
1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di
notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Art. 59 Calendario del processo
1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato
esclusivamente dal comportamento dilatorio dell'avvocato, costituisce illecito disciplinare.
2. La violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare
dell'avvertimento.

Art. 60 Astensione dalle udienze
1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie
quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni
del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con
congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle
propriecontingenti convenienze.
4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole
giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per
particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 61 Arbitrato
1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio
comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con
imparzialità e indipendenza.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto
negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una
delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia
assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di
fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di
ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in
modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e
condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L'avvocato nella veste di arbitro:
a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del
procedimento arbitrale;
b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le
parti.
6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con
una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione
della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a
sei mesi.
La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare
della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Art. 62 Mediazione
1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla
normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in
cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle
parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di
lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la
ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali
con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi
titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di
mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui al 1 e 2 comma comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale da due a sei mesi.

TITOLO V RAPPORTI
CON TERZI E CONTROPARTI

Art. 63 Rapporti con i terzi
1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti
interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento
dei terzi.
2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri
dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto
nell'esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento.

Art. 64 Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere
di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità
della professione e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della
sanzionedisciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei
mesi.

Art. 65 Minaccia di azioni alla controparte
1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di
azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative
conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un
colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di
fiducia.
3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in
sedestragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura.

Art. 66 Pluralità di azioni nei confronti della controparte

1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione
debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della
parte assistita.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della
sanzionedisciplinare della censura.

Art. 67 Richiesta di compenso professionale alla controparte
1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio
cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma,
con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'avvertimento.

Art. 68 Assunzione di incarichi contro una parte già assistita
1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo
quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita
quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto
già esaurito.
4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di
natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di
essi in controversie successive tra i medesimi.
5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal
prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la
medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della
sanzionedisciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei
mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre
anni.

TITOLO VI RAPPORTI
CON LE ISTITUZIONI FORENSI

Art. 69 Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi
1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con
diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad
Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di
propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle
elezioni e durante le operazioni di voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste
elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta
l'applicazionedella sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Art. 70 Rapporti con il Consiglio dell'Ordine
1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale
sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini
voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute
variazioni. 2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine
di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di
associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti
professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.
4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonchè quelli
contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze
assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio
dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo
comportal'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di
cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 71 Dovere di collaborazione
1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità,
osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza
relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o
interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in
relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito
disciplinare.
3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata
sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e
difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere
valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione
disciplinaredell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 72 Esame di abilitazione
1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante
la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della
sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione
dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di
qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla
Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

TITOLO VII DISPOSIZIONE
FINALE

Art. 73 Entrata in vigore
Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.