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NASpI negata con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

  • 03/04/2026

Con ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna su uno dei temi più delicati in materia di ammortizzatori sociali: quando un lavoratore che risolve consensualmente il proprio rapporto di lavoro ha diritto alla NASpI? La risposta è netta: solo se la risoluzione è avvenuta nell'ambito della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604 del 1966. Nessuna estensione analogica è ammessa.

Il caso: conciliazione sindacale e incentivo all'esodo

La vicenda nasce da un accordo di risoluzione consensuale raggiunto in sede di conciliazione sindacale nel dicembre 2017, nel quale le parti hanno convenuto di porre fine al rapporto di lavoro con il riconoscimento di un "incentivo all'esodo". La lavoratrice ha presentato domanda di NASpI, che l'INPS ha inizialmente erogato, per poi richiederne la restituzione dopo aver riscontrato che la risoluzione consensuale non era avvenuta nell'ambito della procedura di legge.

Il Tribunale di Bologna aveva accolto il ricorso della lavoratrice, ritenendo non dovuta la restituzione. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza applicando in via analogica l'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, ossia la disciplina della cosiddetta "offerta di conciliazione agevolata". Secondo la Corte territoriale, poiché alla base dell'accordo vi era una "scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale", la situazione andava equiparata a quella prevista dall'art. 6, che presuppone un licenziamento.

La decisione della Cassazione: nessun vuoto normativo, nessuna analogia

La Corte di Cassazione ribalta la decisione di merito con un ragionamento chiaro e rigoroso. Il punto di partenza è l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015, che stabilisce:

"La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012".

La norma è chiara: la risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI solo se è intervenuta nell'ambito della specifica procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966. Tale procedura presuppone che:

  • il datore di lavoro comunichi alla Direzione Territoriale del Lavoro l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • venga convocato un tentativo di conciliazione presso la Commissione provinciale di cui all'art. 410 c.p.c.;
  • la conciliazione abbia esito positivo con la risoluzione consensuale del rapporto.

Nel caso in esame, nulla di tutto ciò era avvenuto: le parti avevano semplicemente concordato la risoluzione consensuale in sede sindacale, senza alcuna preventiva comunicazione alla DTL né alcuna procedura di licenziamento attivata dal datore di lavoro.

La Cassazione rileva che non sussiste alcun vuoto normativo che giustifichi il ricorso all'analogia: la fattispecie è già disciplinata dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015, che individua tassativamente le ipotesi in cui la risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI. Estendere tale disciplina ad altre forme di risoluzione consensuale significherebbe violare il principio secondo cui il ricorso all'analogia è consentito solo in presenza di un vuoto normativo (art. 12 preleggi).

Inoltre, l'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 applicato in via analogica dalla Corte d'Appello disciplina una fattispecie del tutto diversa: quella della conciliazione della lite determinata da un licenziamento già intimato. Non può dunque essere utilizzato per colmare una lacuna inesistente in una materia già compiutamente regolata.

Cosa significa per i lavoratori e le aziende

La decisione ha importanti conseguenze pratiche:

  1. Le conciliazioni sindacali con incentivo all'esodo non danno diritto alla NASpI, salvo che siano intervenute nell'ambito della procedura ex art. 7 della L. 604/1966.

  2. Il dato formale conta: non basta che vi sia una "scelta riorganizzativa" del datore di lavoro. Deve essere attivata la specifica procedura di legge, con comunicazione alla DTL e tentativo obbligatorio di conciliazione.

  3. Nessuna estensione per analogia: l'interpretazione della Cassazione è restrittiva e formalistica, ma coerente con il principio di tassatività che governa l'accesso alle prestazioni assistenziali.

Orientamento conforme della giurisprudenza di merito

La posizione della Cassazione trova conferma in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito. Numerosi tribunali hanno ribadito che la risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI solo quando intervenuta nell'ambito della procedura ex art. 7 della L. 604/1966 presso la Direzione Territoriale del Lavoro, escludendo invece le conciliazioni sindacali:

  • Il Tribunale di Salerno (sent. n. 1197/2025) ha escluso il diritto alla NASpI in caso di risoluzione consensuale non preceduta dalla procedura di conciliazione prevista dall'art. 7, precisando che la norma presuppone un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a monte;

  • Il Tribunale di Catanzaro (sent. n. 718/2025) ha negato la NASpI in caso di risoluzione consensuale raggiunta in sede di conciliazione sindacale ex art. 411 c.p.c., riconoscendo alla conciliazione efficacia novativa che estingue la causa originaria di cessazione (licenziamento disciplinare);

  • Il Tribunale di Imperia (sent. n. 74/2025) ha confermato il diniego NASpI qualora la risoluzione consensuale sia intervenuta in sede conciliativa giudiziale straniera, ribadendo che l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede il riconoscimento solo per la procedura ex art. 7 L. 604/1966, applicabile ai soli licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Questa giurisprudenza conferma che il dato formale della procedura seguita è decisivo: anche quando la risoluzione consensuale segua un licenziamento contestato o una procedura di mobilità, se non è stata attivata la specifica procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, il diritto alla NASpI non sussiste.

Eccezioni: quando la risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI

Esistono tuttavia alcune ipotesi, non rilevanti nel caso di specie ma utili da conoscere, in cui la risoluzione consensuale consente l'accesso alla NASpI anche al di fuori della procedura ex art. 7:

  • Rifiuto del trasferimento: quando il lavoratore rifiuta legittimamente un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in oltre 80 minuti con mezzi pubblici (INPS, msg. n. 369/2018);

  • Incentivo all'esodo in applicazione di accordo collettivo aziendale: l'art. 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020 ha previsto il diritto alla NASpI per i lavoratori che aderiscono a piani di esodo incentivato previsti da accordi collettivi aziendali sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (si veda Trib. Messina n. 1019/2025 e Trib. Messina n. 1582/2025).

Conclusioni

L'ordinanza n. 6988/2026 chiarisce in modo definitivo che la risoluzione consensuale con incentivo all'esodo, pur avvenuta in sede sindacale, non dà diritto alla NASpI se non è intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 604/1966. La ratio è chiara: la NASpI tutela chi perde involontariamente il lavoro. Se il lavoratore accetta una risoluzione consensuale negoziata, con un incentivo economico, al di fuori della specifica procedura di legge, la cessazione non è più qualificabile come "involontaria".