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Il Superminimo ed il principio dell'assorbimento

  • 23/08/2019

Con la sentenza in commento, la Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, nella sentenza n.318/2019 del 21 agosto 2019 (a questo link), ha confermato alcuni importanti principi in materia di "assorbibilità" del superminimo retributivo.

Il caso, seguito da questo Studio, riguardava un lavoratore dipendente, con mansioni di vendita, il quale aveva richiesto il riconoscimento del livello superiore previsto dal CCNL applicato al rapporto di  lavoro, in ragione dell'ampia autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni e del relativo livello di specializzazione.

Il Tribunale di  Mantova, che aveva accolto le richieste del lavoratore, aveva condannato l'azienda a pagargli le relative differenze retributive.

Proponeva appello la società datrice di lavoro, contestando nel merito la sentenza di primo grado ed, in via subordinata, chiedeva l'azzeramento delle pretese economiche in ragione del riconoscimento al dipendente, per tutta la durata del rapporto di lavoro, di un trattamento retributivo migliorativo rispetto a quanto previsto dai minimi tabellari del CCNL, corrisposto in  ragione delle particolari capacità del lavoratore.

La Corte di Appello ha respinto la domanda della società, affermando  che "l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, pattuita a livello individuale è normalmente soggetta al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, a meno che l'esclusione dell'assorbimento non sia espressamente disposto dalla contrattazione collettiva o nel caso in cui le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale, strettamente collegato a particolari meritio alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, così che l'aumento sia sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore".

Poichè il trattamento economico migliorativo era stato riconosciuto dall'azienda per le particolari capacità del dipendente, non è stato riconosciuto assorbibile nemmendo dalla Corte di Appello di Brescia, che ha così confermato la sentenza del Tribunale di  Mantova.