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Può il datore di lavoro imporre gli straordinari?

  • 16/06/2023

Il lavoro straordinario é quello eccedente l’orario normale fissato dalla legge in 40 ore settimanali. Le ore di lavoro straordinario vengono pagate a parte con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo di settore. Il contratto collettivo può prevedere, oltre al pagamento di una maggiorazione oraria, anche il godimento di riposi compensativi. Normalmente, come detto, il lavoro straordinario è regolato dal contratto collettivo di settore.

E se il datore di lavoro impone gli straordinari?

Con l'Ordinanza n.10623 del 20 aprile 2023 (a questo link) la Cassazione si è pronunciata sull’esigibilità da parte del datore di lavoro dello svolgimento di ore di straordinario in caso di necessità produttive.

IL FATTO

La vicenda processuale arrivata alla Corte di legittimità riguardava un lavoratore, operaio specializzato e capo reparto di una linea di produzione, licenziato per giusta causa per essersi ripetutamente rifiutato di prestare – per tre settimane consecutive – il lavoro straordinario richiesto dalla società.

La datrice di lavoro, a seguito di un notevole incremento delle commesse (e dunque per ragioni produttive) aveva stabilito un aumento dell’orario di lavoro di un’ora al giorno per tre settimane consecutive.

La richiesta di prestazione di lavoro straordinario era stata fatta con un preavviso di quarantotto ore tramite avviso affisso nella bacheca aziendale posta nei pressi del dispositivo marcatempo.

A fronte dell’immotivato rifiuto del lavoratore di svolgere le prestazioni straordinarie richieste la datrice di lavoro aveva proceduto al licenziamento per giusta causa del dipendente.

Secondo la società il complessivo contegno del lavoratore integrava l’ipotesi della grave insubordinazione e, nel contempo, aveva causato un notevole disagio nell’organizzazione aziendale, in quanto la datrice di lavoro si era trovata a fronteggiare una emergenza di lavoro senza poter contare sulla disponibilità del dipendente.

LA SENTENZA

L’analisi della Corte di Cassazione è partita dalla disposizione del contratto collettivo (art. 7 CCNL Metalmeccanici Industria 5/12/2012) che consentiva al datore di lavoro di richiedere prestazioni di lavoro straordinario nei limiti di due ore giornaliere e otto ore settimanali con un limite massimo di duecento (o duecentocinquanta, a seconda delle dimensioni aziendali) ore annue per ciascun lavoratore, previa informazione alla RSU.

La medesima norma collettiva consentiva al datore di «disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore (…) prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla rappresentanza sindacale unitaria (…) nella misura di ottanta ore annue» (c.d. quota esente).

La stessa norma stabiliva inoltre il divieto per i lavoratori di rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.

Per la Corte non era sostenibile che il dipendente non sapesse di non potersi rifiutare immotivatamente alla richiesta di prestazione di lavoro straordinario, «stante l’univoco tenore della formula adottata sul punto dall’art. 7 CCNL, ed espressamente riportata in calce all’avviso inserito nella bacheca aziendale».

Per questo motivo  la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva correttamente interpretato la disposizione del CCNL, secondo la quale la società datrice (nei limiti della cd. quota esente) era libera di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario senza preventiva consultazione, nel limite delle due ore giornaliere e otto settimanali e con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

CONCLUSIONI

Ne consegne che se il CCNL  (nel caso specifico Metalmeccanici Industria) prevede l’ipotesi di lavoro straordinario, anche senza concertazione sindacale, il dipendente non potrà rifiutare la richiesta del datore di lavoro, anche senza  specifico accordo sindacale.