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Accolto il ricorso della FIOM CGIL contro la GKN - Avv. Arturo Strullato

  • 21/09/2021

ll Tribunale di Firenze, con un provvedimento del 20 settembre 2021 (a questo link), ha accolto il ricorso per condotta antisindacale promosso dalla FIOM CGIL di Firenze avverso la GKN S.p.a..

In particolare il sindacato, ritenendo che la società avesse omesso le procedure di consultazione e confronto previste dal CCNL Metalmeccanici, nonché da specifici accordi sindacali siglati con il sindacato ricorrente, chiedeva al Tribunale di di revocare, annullare o comunque dichiarare illegittima la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ex n. L. 223/1991 effettuata da GKN in data 9 luglio 2021, ordinando alla società di procedere preliminarmente alle informative ed all’esame congiunto previsti dal CCNL.

IL FATTO

Con una mail del 9 luglio scorso, GKN comunicava ai 422 dipendenti la chiusura del sito produttivo di Campi Bisenzio, comunicando loro il collocamento in permesso retribuito in attesa della definizione della procedura di licenziamento collettivo, all'epoca non ancora attivata.

L’intenzione di Gkn, stabilita in un consiglio d’amministrazione convocato il giorno precedente, era quella di delocalizzare la produzione in Polonia, chiudendo il sito che fino al 1994 era stato della Fiat.

Solo poche settimane prima, in data 8 giugno 2021, GKN aveva rappresentato ai sindacati possibili esuberi per il 2022, quantificati in una cifra oscillante tra le 15 e le 29 unità; il sindacato aveva pertanto richiesto un incontro, rimasto lettera morta, per gestire detti esuberi.

La FIOM CGIL, ritenendo violata con tale condotta la procedura di consultazione prevista dal CCNL, essendo stata messa di fronte al fatto compiuto, invocava in giudizio le tutele previste dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

IL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE

Con il provvedimento in commento il Tribunale di Firenze censura la condotta della società, sottolineando come siano state poste in essere molteplici condotte illegittime.

In particolare, scrive il giudicante "E’ dunque configurabile un’evidente violazione dei diritti del Sindacato, messo davanti al fatto compiuto e privato della facoltà di intervenire sull’iter di formazione della decisione datoriale, nell’ambito del democratico e costruttivo confronto che dovrebbe caratterizzare le posizioni delle parti, dovendo escludersi “l’aprioristica persuasione” che il rapporto sia connotato da “un inevitabile e irriducibile contrasto fra datori di lavoro e lavoratori”, nonché da “un incessante conflitto fra opposti interessi degli uni e degli altri” (Cfr Corte Costituzionale Sentenza n. 99 del 1980)."

Il comportamento antisindacale accertato è quindi consistito,nella sua parte più significativa e lesiva degli interessi del sindacato ricorrente "nell’aver impedito al Sindacato stesso di interloquire, come sarebbe stato suo diritto, nella delicata fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività di impresa."
La rimozione degli effetti di tale comportamento non poteva che implicare l’obbligo per l’azienda di rinnovare correttamente l’informativa omessa e, quale ulteriore e necessitata conseguenza, l’obbligo di revoca del procedimento ex L. n. 223/91 iniziato sulla base di una decisione presa in assenza del necessario confronto con il sindacato.

CONCLUSIONI

La decisione del Tribunale di Firenze è assolutamente condivisibile.

E' evidente, tuttavia, che manca nel nostro ordinamento giuridico una norma finalizzata a contrastare lo smantellamento del tessuto produttivo, soprattutto quando avviene da parte di imprese che abbiano fruito di interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione e riorganizzazione o al mantenimento dei livelli occupazionali.