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Contestazione disciplinare - tempestività delle giustificazioni - Avv. Arturo Strullato

  • 18/01/2019

Il procedimento disciplinare è regolato dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dalla contrattazione collettiva.

L'art.7 della L. n.300/1970 prevede che il datore di lavoro non possa sanzionare disciplinarmente il dipendente senza avergli contestato prima la mancanza eventulmente commessa e senza averlo sentito a sua difesa.

Il dipendente, generalmente, ha 5 giorni di tempo per giustificarsi ed il datore di lavoro, decorso tale periodo, può adottare la sanzione disciplinare.

Si è dibattuto spesso se le giustificazioni spedite dal lavoratore entro il quinto giorno dalla contestazione ma pervenute in azienda successivamente siano o meno da considerarsi tempestive.

Risponde al quesito la Corte di Cassazione che con la sentenza n.32607 del 17.12.2018 (a questo link), afferma che le giusitificazioni spedite dal dipendente entro il quinto giorno dalla contestazione ma pervenute in azienda successivamente non sono "tardive" se non è ancora stato adottato alcun provvedimento disciplinare.

Il termine assegnato dalla legge è funzionale ad esigenze di tutela del lavoratore incolpato ed al suo diritto di difesa ed il datore di lavoro pertanto deve tenere conto delle giustificazioni arrivate in azienda prima dell'invio della sanzione disciplinare.

La Corte di Cassazione afferma infatti che "considerare da parte del datore di lavoro tardive delle giustificazioni scritte in realtà tempestivamente equivale a negare al lavoratore il suo diritto di difesa e al contradditorio, con violazione del procedimento sancito dall'art.7 legge n. 300 del 1970 non dissimile dalla violazione che si verifica quando il lavoratore abbia invano chiesto di essere ascoltato di persona".

Con la sentenza commentata, quindi, la Corte di Cassazione conferma che il diritto di difesa del lavoratore rappresenta una diretta espressione di principi costituzionali come la tutela del lavoro e della dignità del lavoratore (artt.4 e 35 Costituzione).