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Diritto del lavoratore al trasferimento per assistenza al familiare disabile - Avv. Arturo Strullato

  • 22/03/2019

Il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere sussiste anche in ipotesi di domanda di trasferimento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.6150 del 1 marzo 2019 (a questo link), affermando che la portata applicativa dell'art.33, comma 5 della Legge n.104/1992 non è limitata all'ipotesi di prima scelta della sede di lavoro al momento dell'assunzione.

La ratio della norma è quella di favorire l'assistenza al parente disabile ed è irrilevante se tale esigenza sia presente all'epoca dell'assunzione o sorga nel corso del rapporto di lavoro.

Per la Cassazione non riconoscere tale diritto nel corso del rapporto di lavoro equivarrebbe ad una mancata tutela del disabile e della persona che lo assiste in tutti i casi di sopravvenute esigenze di  assistenza, compromettendo le tutele garantite anche dalla Costituzione.