Loading...

Discriminazioni nell'accesso al lavoro - Avv. Arturo Strullato

  • 13/09/2019

Ha natura discriminatoria il limite minimo di statura previsto per l'accesso alla mansione di Capotreno.

Si tratto di un requisito non giustificato nella sua pertinenza e proporzionalità rispetto alla mansione da svolgere e per questa ragione costituisce una "discriminazione indiretta".

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.3196 del 4 febbraio 2019 (a questo link), rigettando il ricorso di una nota azienda di trasporti che era stata condannata ad assumere una lavoratrice, in qualità di Capotreno, ritenuta inidonea ad un concorso per "deficit staturale" (altezza inferiore a 160 cm).

La lavoratrice, infatti, aveva valutato il rifiuto all'assunzione come una forma di "discriminazione indiretta di genere" in violazione della Direttiva 2003/54/CE poichè, rilevava, le donne hanno un'altezza mediamente inferiore a quella degli uomini.

Nella fase di merito, il Tribunale, aveva svolto una perizia accertando che, a differenza di quanto sostenuto dalla Società, il vincolo della statura minima non era funzionale e appropriato  per delineare le caratteristiche fisiche atte a svolgere la mansione di Capotreno.

Secondo la Cassazione la Società avrebbe dovuto dimostrare la "rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità ed alla sicurezza del servizio da svolgere" a dimostrazione di una congrua giustificazione del vincolo previsto nel bando di assunzione.

La pronuncia conferma l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in caso analoghi (Cass. n.25734/2013, Cass. n.30083/2017) e condiviso recentemente dalla giurisprudenza di merito (Trib. Firenze, 4 aprile 2019).