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Illegittimo il licenziamento del dipendente che denuncia presunti illeciti aziendali - Avv. Arturo Strullato

  • 07/05/2021

Con una Ordinanza del marzo 2021 (a questo link) il Tribunale di Mantova, Sez. Lavoro, afferma che la denuncia effettuata dal lavoratore per un comportamento di rilevanza penale tenuto dal datore non lede l'obbligo di fedeltà e, pertanto, non può assurgere a giusta causa di licenziamento.

IL CASO AFFRONTATO

Il dipendente di una azienda mantovana, ritendendo che alcune prassi aziendali fossero illecite e pericolose per la salute pubblica, decideva di segnalare tali condotte alla Pubblica Autorità.

In seguito alla denuncia il Pubblico Ministero disponeva un'ispezione nell'unità produttiva.

La società, venuta a conoscenza che la denuncia era stata presentata da un dipendente, decideva di licenziarlo immediatamente per giusta causa, ritenendo violato l'obbligo di fedeltà e compromesso il vincolo fiduciario.

Il lavoratore quindi impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli.

L'ORDINANZA

Il Tribunale ddi Mantova ha ritenuto che la proposizione, da parte del dipendente, di una denuncia penale nei confronti degli amministratori della società datrice di lavoro per fatti illeciti dei quali sia venuto a conoscenza, non possa costituire giusta causa di licenziamento.

Il Giudice del Lavoro, infatti, ha ritenuto che costituisca ius receptum il principio giurisprudenziale secondo il quale “non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’avere il dipendente reso noto all’A.G. fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l’azienda in cui lavora , né l’averlo fatto senza averne previamente informato i superiori gerarchici, sempre che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o dell’esposto o la consapevolezza della insussistenza dell'illecito e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti(cfr. Cass . 6501/2013 , Cass. 4125/17 e Cass 22375/2017).

Inoltre “non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’aver il dipendente allegato alla denuncia o all’esposto documenti aziendali” e “se l’azienda non ha elementi che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimostrino un intento calunnioso nel presentare una denuncia od un esposto all’A.G., deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi configurare come giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti commessi in azienda ancor prima che essi siano oggetto di delibazione in sede giurisdizionale”, altrimenti “si correrebbe il rischio di scivolare verso – non voluti, ma impliciti – riconoscimenti di una sorta di “dovere di omertà” (ben diverso da quello di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.), che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento.”

Sul fatto poi che il lavoratore non abbia previamente segnalato ai superiori gerarchici le anomalie rilevate, il Tribunale ha precisato che non “si rinviene nelle fonti legislative del rapporto di lavoro, neppure sotto forma di leale collaborazione e/o di fedeltà” né “nelle fonti contrattuali della disciplina del rapporto lavorativo de quo” un presunto “generale dovere, in capo al lavoratore, di non denunciare alcunché (di quanto avvenuto in azienda) senza prima informarne per iscritto od oralmente i propri superiori”.

Il Tribunale di Mantova ha pertanto dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando l'immediata reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.

Il Giudice ha applicato la tutela prevista dal 4^ comma dell’art. 18 Stat. Lav in quanto la giurisprudenza è consolidata nel ritenere applicabile la tutela reintegratoria non solo nei casi di insussistenza del fatto materiale, ma anche a fronte di un fatto che, seppur sussistente nella sua “materalità”, risulti privo del carattere di illiceità, ovvero non suscettibile di alcuna sanzione ovvero ancora, molto più semplicemente, “lecito”.