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Lavoratori disabili - licenziamento per superamento del periodo di comporto - Avv. Arturo Strullato

  • 16/04/2021

È discriminatoria la norma del CCNL che include nel calcolo del periodo di comporto le assenze di persone con disabilità, legate alla loro patologia, anche se non rientranti nella categoria protetta ex L. 104/1992.

Il Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, con provvedimento del 22 marzo 2021 (a questo link) ha accertato l’illegittimità del licenziamento comminato a un dipendente per superamento del periodo di comporto, affetto da disabilità ma non rientrante nella categoria dei lavori protetti ex L. 104/1992.

Il datore di lavoro aveva computato ai fini di tale periodo le assenze del dipendente, motivate da cure necessarie per la disabilità, poiché la norma del CCNL vigente al tempo del licenziamento consentiva di escludere da tale computo esclusivamente le assenze dei lavoratori tutelati dalla L. 104/1992, per assenze legate alla patologia riconosciuta.

Il Tribunale ha ritenuto che tale clausola collettiva fosse discriminatoria in quanto in violazione della direttiva 78/2000/CE e del D.Lgs. 216/2003, la quale tutela la disabilità in generale, ed ha dichiarato la nullità del licenziamento.

Più in particolare il Tribunale ha ritenuto che il conteggio nel periodo di comporto della malattia riconducibile allo stato di invalidità del lavoratore, determinasse una discriminazione "indiretta", tale da provocare la nullità del licenziamento fondato sulla suddetta previsione contrattuale.

Si ricorda che la discriminazione diretta è quella nella quale una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.

La discriminazione indiretta è la situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio alcune persone  rispetto ad altre, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima .

In esito al giudizio il Tribunale di Verona ha pertanto dichiarato nullo il licenziamento ed ordinato l'immediata reintegrazione del lavoratore licenziato.