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Licenziamenti: il Coronavirus sospende le procedure - Avv. Arturo Strullato

  • 20/03/2020

Il Coronavirus sospende anche i licenziamenti.

Il Decreto Legge "Cura Italia" dispone, dal 17 marzo al 16 maggio 2020, il blocco per l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo, nonché dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza all'azienda.

L'art. 46 del Decreto, rubricato "Sospensione delle procedure di  impugnazione dei licenziamenti" prevede : "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della legge n.223/91 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospesele procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può receder dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.3, L. n.604/66".

Si tratta di disposizioni normative di carattere temporaneo, destinate ad avere effetto in costanza dell'emergenza sanitaria.

In ogni caso la formulazione della norma pone alcuni problemi interpretativi.

Mi limito ad evidenziare quelli relativi ai licenziamenti individuali: con riferimento al divieto di "recedere" dai contratti di lavoro per g.m.o., per quelle procedure già avviate avanti all'Ispettorato Territoriale del Lavoro - che nel frattempo ha sospeso le convocazioni - cosa accade?

Quali sono le conseguenze sanzionatorie rispetto alla violazione delle seguenti disposizioni? Detto in altro modo, i licenziamenti eventualmente intimati sono solo illegittimi, inefficaci o addirittura nulli, con effetti giuridici  e sanzionatori notevolmente diversi nei diversi casi.

Nel "bimestre bianco" non dovrebbero ritenersi precluse risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro né dimissioni del lavoratore.

Restano fuori dal "blocco"  e rimangono consentiti anche i licenziamenti:

- disciplinari (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo);

- per raggiugimento massimo d'età per la pensione di vecchiaia;

- per superamento del periodo di comporto;

- per inidoneità sopravvenuta alle mansioni;

- dei lavoratori domestici, trattandosi di licenziamento "ad nutum".

Rimane incerta, a mio parere, l'applicabilità della norma ai dirigenti, in ragione della peculiare disciplina che caratterizza il loro rapporto di lavoro.