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Licenziamento lavoratore invalido - mancata ricollocazione - reintegrazione nel posto di lavoro - Avv. Arturo Strullato

  • 07/11/2018

Il datore di  lavoro che intende licenziare un dipendente invalido per sopraggiunta "inidoneità alla mansione" deve prima tentare la ricollocazione del dipendente in altre mansioni - anche inferiori o con orario ridotto - compatibili con il suo stato di salute.

La mancata prova del tentativo di ricollocazione rende il licenziamento illegittimo con l'obbligo per il datore di lavoro di reintegrare il dipendente.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, con la recente Ordinanza del 31.10.2018 ( a questo link), resa in un procedimento promosso da un lavoratore invalido, affetto da numerose patologie, alcune delle quali conseguenti ad infortuni sul lavoro.

L'azienda, che nello specifico occupa oltre 200 dipendenti, non ha tentato di ricollocare in altre mansioni il dipendente divenuto inabile, venendo meno all'obbligo previsto dall'art.4, comma IV, Legge n. 68/1999.

Il Tribunale di Mantova, quindi, aderendo al più recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sezione Lavoro n.26675/2018) ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente licenziato.