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Mascherina e licenziamento - Avv. Arturo Strullato

  • 25/01/2021

Non può essere licenziato il barista che si rifiuta di servire il cliente che non indossa la mascherina.

Lo ha stabilito il Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, con la sentenza n.9/2021 pubblicata il 9 gennaio scorso, che vale la pena leggere per capire il contesto in cui si è svolta la vicenda (a questo link).

Nel caso specifico, il Tribunale si è pronunciato sulla legittimità di un licenziamento di un dipendente che si era rifiutato di vendere un pacchetto di sigarette ad un avventore entrato in autogrill senza mascherina.

Il barista aveva invitato il cliente ad indossare la mascherina, questi non l’aveva presa bene e, dopo aver detto che le mascherine le portano solo i malati, era uscito dall'autogrill insultando il personale ed aveva denunciato il fatto su Facebook.

Nemmeno la società l’aveva presa bene, tant’è che il dipendente veniva licenziato per giusta causa per essersi reso inadempiente nei confronti dei suoi  obblighi contrattuali e per aver danneggiato gravemente l’immagine dell’azienda, nota multinazionale che opera su tutta la rete autostradale italiana.

Il Giudice, molto correttamente, ha affermato che le frasi attribuite al dipendente non erano né ingiuriose, né offensive e tanto meno gravi.

Il lavoratore si era limitato ad esercitare un proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza.

Oltretutto, ricorda ancora il giudice, il datore di lavoro è la persona che risponde della mancata osservanza all’interno dei propri locali delle regole contenute nei protocolli di sicurezza e nei vari decreti emanati dall’inizio della pandemia.

L'esimente dello stato di necessità gli consentiva del resto di astenersi dal lavoro poiché esposto ad un rischio di  danno alla persona.

Il Tribunale ha quindi giustamente dichiarato l'illegittimità del licenziamento ed ordinato alla Società la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.