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No al licenziamento del disabile se sono possibili "adattamenti organizzativi" - Avv. Arturo Strullato

  • 12/04/2019

Con la sentenza n. 6678 del 7 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale, in materia di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del dipendente, ai  fini delle legittimità del licenziamento, il datore di  lavoro deve dimostrare di avere verificato l'impossibilità di adottare degli adattamenti organizzativi che avrebbero consentito il mantenimento del posto di lavoro.

Si tratta del c.d. "ragionevoli accomodamenti" previsti dall'art. 3bis del D. Lgs n. 216/2003, secondo i quali il datore di lavoro deve rimuovere gli ostacoli che il disabile incontra nel luogo di lavoro al fine garantirgli il diritto all'occupazione.

Gli adeguamenti ad una nuovo organizzazione del lavoro non devono comportare "oneri finanziari spropositati" ed hanno quindi un differente rilievo in funzione delle dimensioni aziendali (più grande è l'azienda maggiori devono essere gli sforzi dell'imprenditore).

L'obbligo di predisporre "ragionevoli accomodamenti" limita pertanto il potere di recesso del datore di lavoro, il quale potrà licenziare il dipendente disabile solo dopo aver dimostrato l'impossibilità di modificare la propria struttura organizzativa, anche per gli eccessivi oneri finanziari necessari per porre in atto le modifiche.

La sentenza ha confermato quindi il principio secondo il quale il lavoratore divenuto disabile non può essere licenziato solamente adducendo la sopravvenuta inidoneità lavorativa, dovendo il datore di lavoro adoperarsi per trovare mansioni alternative.