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Reintegrata la dipendente licenziata per essersi impossessata di un oggetto trovato nella spazzatura aziendale - Avv. Arturo Strullato

  • 01/02/2019

Non costituisce giusta causa di licenziamento impossessarsi di un oggetto trovato nella spazzatura dell'azienda datrice di lavoro, poiché i rifiuti sono privi di valore economico e non possono essere equiparati ai beni aziendali per il furto dei quali è previsto il licenziamento in tronco.

Lo ha stabilito la Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 15 del 10.01.2019 (a questo link).

Il fatto: una donna, che si  occupa della raccolta rifiuti a Torino, era stata licenziata per aver portato a casa un monopattino, regalato poi al proprio figlio, recuperato dalla spazzatura nel piazzale dell'azienda.

L'impossessamento del monopattino era stato qualificato dal datore di lavoro come appropriazione indebita e la dipendente era stata licenziata in tronco.

Il licenziamento è stato poi impugnato dalla lavoratrice avanti il Tribunale di Torino che, pur ritenendo privo di giusta causa il licenziamento, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro.

La Corte di Appello di Torino, diversamente, ha riformato la sentenza ed ha ordinato la reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro.

La Corte ha considerato il monopattino come "rifiuto", definito così anche dall'azienda, e quindi materiale che è stato scartato  e privo di valore, diverso  dal "bene aziendale", oggetto che ha un proprio valore ed utilità.

Conseguentemente non puà parlarsi nel caso di  specie di "appropriazione di un bene aziendale" come contestato alla lavoratrice, la cui condotta quindi non legittima il licenziamento.

La sentenza della Corte di Appello restituisce giustizia ad una giovane mamma  alla quale era sembrato naturale restituire nuova vita ad un monopattino scartato da altri bambini per ragalarlo a suo  figlio.