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Retribuzione: il pagamento non può avvenire in contanti - Avv. Arturo Strullato

  • 28/05/2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 473 del 22 marzo 2021 (a questo link), ha confermato che la dichiarazione del lavoratore di aver percepito la retribuzione non esclude che il datore di lavoro debba comunque provare il pagamento con un mezzo tracciabile.

La mancata esibizione da parte del datore di lavoro di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili determina l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

L'INL afferma espressamente che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”.

La formulazione non lascia spazio a dubbi. Ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, non è possibile accordare rilevanza alla dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti tracciabili espressamente indicati dalla legge.

Si ricorda che l'art. 1, commi 910 - 913, della legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha introdotto, a far data dal 1° luglio 2018, l'obbligo per i datori di lavoro o i committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione (e ogni suo anticipo) con strumenti di pagamento tracciabili.

Resta salva, precisa la nota, la valutazione del personale ispettivo di attivare le procedure di verifica presso gli Istituti di credito al fine di escludere la sussistenza della fattispecie illecita prevista dalla legge n. 205/2017.

Dovrà essere il datore di lavoro pertanto a provare che la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, sia stata corrisposta con i mezzi di pagamento elencati dal comma 910:

a) bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'INL ricorda inoltre che il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare sempre la documentazione – in particolare delle ricevute di versamento – anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata ad un IBAN.